OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio


 

art. 5, D.L. 25.09.2001, n. 351

 

1. È ammessa l'istituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi le seguenti caratteristiche:

a) abbiano ad oggetto l'investimento esclusivo o prevalente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

b) assumano prestiti nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili e diritti reali immobiliari e partecipazioni e del 20 per cento degli altri beni;

c) prevedano comunque la quotazione dei certificati rappresentativi per i quali il valore minimo di sottoscrizione è fissato in 5.000 euro;

d) prevedano la possibilità di non distribuire le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari;

e) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, non più del 45 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti esercenti attività d'impresa commerciale e che non più del 25 per cento dei certificati siano detenuti da una persona fisica o da un soggetto non residente;

f) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione non siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, almeno il 75 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti non esercenti attività d'impresa commerciale e dai fondi pensione e che ciascun partecipante non possa detenere più del 5 per cento dei certificati.

 

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per le materie di propria competenza, i regolamenti ed i provvedimenti necessari per l'istituzione degli organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58.


Con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58, il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare specifiche disposizioni concernenti le categorie degli investitori cui è destinata l'offerta dei certificati, l'assunzione di debiti e la negoziazione dei certificati nei mercati regolamentati anche in deroga ai limiti individuati nel comma 1.

 

 

3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dal comma 1.

 

 

4. Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.